Il Medico:
Dott. MOLINI GIULIANO
 
Prestazioni erogabili
  • Medico competente(art. 18, comma 1, lettera a),
  • D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.).
  • Protocollo sanitario
  • Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
  • Organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative
  • del lavoro
  • Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
  • Sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi
  • Partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
  • Cartella sanitaria e di rischio
  • Sorveglianza sanitaria
I Medici visitano per appuntamento
ID-10038426La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.
Il medico del lavoro ha una particolare esperienza nell’identificare i sintomi causati dall’esposizione del lavoratore a:
agenti chimici, come gli acidi, le basi forti o pericolosi in generale, venuti in contatto con i vari apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario, e le ripercussioni sul sistema nervoso; sostanze aerodisperse di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo. Queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi, poi la polvere di carbone (evenienza rara ai giorni nostri).agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, il rumore, le vibrazioni, il microclima.agenti biologici: batteri, virus, parassiti.fattori di rischio psicosociali: stress lavoro correlato.Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”) qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati in base all’art. 55 del D.Lgs.vo 277/91 (ora soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione. IL Datore di Lavoro può scegliere tra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):
convenzionarsi con una struttura pubblica o privata
che assegna all’Azienda un proprio Medico Competente;

convenzionare un Medico Competente libero professionista;

assumere alle proprie dipendenze un Medico Competente.

medicina-del-lavoroNel primo caso il Datore di Lavoro può affidarsi a strutture che, oltre al servizio di sorveglianza sanitaria, offrono anche le prestazioni di sicurezza, fornendo così un servizio globale. Non sempre risulta semplice per quei datori di lavoro che dispongono di più sedi operative ubicate in città diverse riuscire ad avvalersi di strutture in grado di fornire un global service, nel settore dell’Igiene e Sicurezza del lavoro ed in particolar modo nel settore della Medicina del Lavoro. In Italia sono poche le società di medicina del lavoro che operano sull’intero Territorio Nazionale. Qualora si scelga di convenzionarsi con una struttura pubblica, occorre tenere presente che Medici assegnati a servizi che effettuano attività di vigilanza non possono ricoprire il ruolo di Medico Competente. Il Servizio Sanitario Nazionale si occupa di medicina del lavoro tramite L’ISPESL e le sue ASL, all’interno di ognuna delle quali trova posto il Dipartimento di Prevenzione, del quale fa parte, oltre ad altri Servizi, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPSAL. È appunto a questo Servizio, la cui denominazione in sigla varia da regione a regione (ad es. in Veneto è denominato SPISAL, in altre regioni SPreSAL, ecc.) che il cittadino che ritenga di avere problemi di salute causati dalla sua attuale o passata attività lavorativa si può rivolgere in caso di necessità. Si tenga presente comunque che, per il lavoratore, l’interlocutore cui rivolgersi in prima battuta è il Medico Competente Aziendale. L’attività principale dei Servizi delle ASL è in effetti la vigilanza sull’osservanza delle leggi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte delle Aziende che impiegano lavoratori (con qualsiasi contratto di lavoro). I Servizi possono offrire anche assistenza alle Aziende che chiedono di essere aiutate nell’applicazione delle norme. Importante è anche l’attività di informazione e formazione che questo Servizio può offrire ai lavoratori. La medicina del lavoro è presente anche nelle strutture universitarie e ospedaliere e fornisce prestazioni diagnostiche per le sospette patologie professionali.